|
FONDI DIRETTI
I fondi diretti si riferiscono a stanziamenti della Commissione
Europea, che essa gestisce e direttamente eroga al beneficiario
finale.
Il contributo della Commissione è definito col termine “sovvenzione”:
si tratta di un versamento di natura non commerciale effettuato
nell’intento di realizzare una politica comunitaria. Il
cofinanziamento attribuito dalla Commissione, che deve essere
integrato da risorse proprie del beneficiario, serve però per
realizzare attività definibili come “soft” (ad esempio,
scambi di esperienze e di migliori pratiche, organizzazione
di seminari e convegni, studi o progetti di animazione
territoriale), mentre raramente tra i costi ammissibili
figurano progetti infrastrutturali.
I progetti
presentati dai partecipanti necessitano di regola di un
partenariato transnazionale.
Il progetto
deve essere presentato, per la valutazione ed eventuale
selezione, sulla base di formulari standard
(amministrativi, tecnico-descrittivi e finanziari) predisposti
per i differenti programmi. In caso di approvazione del progetto
la Commissione stipula con il beneficiario (o coordinatore del
progetto) una convenzione di finanziamento, che lo
obbliga a realizzare le attività previste secondo quanto
descritto dalla modulistica presentata e ai costi indicati dal
bilancio di previsione. Il finanziamento, erogato in una o più
tranche, è assegnato ai soggetti solo ad avvenuta dimostrazione
delle spese effettuate (processo di rendicontazione).
La
Commissione Europea eroga degli aiuti, a percentuale di
cofinanziamento variabile, per la realizzazione delle politiche
comunitarie attraverso la partecipazione di soggetti collettivi
(raramente si tratta di persone fisiche o di singole imprese).
Programmi comunitari e Linee di bilancio
La
Commissione redige dei programmi di attività annuali o
pluriennali, nelle diverse materie di competenza (cultura,
formazione, ambiente, ricerca, ecc), che sono rivolti alle
persone fisiche e giuridiche presenti negli Stati dell’Unione e
nei Paesi Terzi. Per l’attuazione di tali programmi sono fissate
delle scadenze periodiche dalla normativa comunitaria che li
istituisce o sono pubblicati degli “inviti a presentare
proposte” (call for proposal) che indicano i criteri
di selezione dei relativi progetti, come le attività e le spese
ammissibili, i beneficiari, il tasso di cofinanziamento, ecc. Il
programma può suddividersi in sottoprogrammi e prevedere
pertanto regole, scadenze, modalità di presentazione o attività
ammissibili diverse a seconda dell’azione.
I programmi di cooperazione internazionale (con i Paesi
in via di adesione e con i Paesi Terzi) prevedono sia
l’erogazione di sovvenzioni (in generale, a favore di
organizzazioni senza scopo lucrativo), sia l’implementazione
degli interventi di varia natura (di tipo infrastrutturale,
formativo, di cooperazione economica e sociale, ecc.) attraverso
gare d’appalto. Esse vengono raccolte sul sito dell’Ufficio di
cooperazione
Europeaid, incaricato della gestione dei programmi
comunitari rivolti a tali Paesi.
Le linee di bilancio sono stanziamenti previsti dal
budget dell’Unione Europea che vengono destinati al
finanziamento di attività specifiche; essi non rientrano in un
programma pluriennale ma la Commissione ritiene importante
finanziarli al fine di sperimentare l’azione comunitaria in un
determinato settore o perché si tratta di una politica che viene
ritenuta essenziale per lo sviluppo futuro dell’Unione.
Sia i programmi comunitari che le linee di bilancio sono
pubblicati sulla
Gazzetta dell’Unione Europea serie C o sui siti web delle
Direzioni Generali della Commissione che gestiscono tali
finanziamenti. La Commissione Europea raccoglie i programmi
comunitari nel sito del
Segretariato Generale, che offre pertanto una panoramica
piuttosto esaustiva delle opportunità di finanziamento dirette,
a prescindere da eventuali bandi attivi.
Un quadro ancora più completo è rappresentato dal
budget annuale dell’Unione: negli stanziamenti operativi
della Commissione sono infatti descritti brevemente ma in
maniera dettagliata e completa gli impegni e le spese annuali di
programmi e linee di bilancio
Gare d’appalto
Le gare d’appalto (call for tender) si distinguono
in tre tipologie: offerta di beni, lavori e forniture. I
committenti che risiedono nell’UE sono infatti obbligati a
rendere pubbliche le esigenze di acquisto di servizi e lavori o
di approvvigionamento di forniture che superano determinate
soglie stabilite a livello comunitario.
Le imprese e gli enti pubblici possono pertanto partecipare
all’assegnazione degli appalti, giornalmente pubblicati sulla
Gazzetta Europea serie S. A differenza delle sovvenzioni,
gli aggiudicatari degli appalti hanno diritto al 100% del valore
della loro offerta, comprensivo dell’utile dell’impresa.
Strumenti finanziari
L’Unione Europea ha inoltre predisposto diversi strumenti di
prestito e garanzia attraverso le proprie istituzioni
finanziarie per numerose tipologie di investimento. Tali
strumenti sono gestiti a livello nazionale da intermediari
finanziari e mettono a disposizione di imprese ed enti pubblici
prestiti e garanzie per la realizzazione di operazioni di
notevole portata finanziaria. Si tratta di:
|